Energia

Efficienza Energetica

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Risparmio Energetico

A partire dal 2018 scatta per gli edifici l’obbligo di utilizzare almeno il 50% di energie da fonti rinnovabili. A stabilirlo il D.lgs. 28/2011 o Decreto Rinnovabili, oggetto negli scorsi anni di varie proroghe. Saranno interessati dal provvedimento gli edifici nuovi o quelli ristrutturati, se oggetto di ristrutturazioni “rilevanti”. Resta fermo al 35% l’obbligo per i titoli abitativi richiesti entro il 31 dicembre 2017.

I nuovi edifici dovranno essere progettati in modo tale che una volta abitati forniscano almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria consumata e il 50% dei consumi totali legati ad acqua calda sanitaria, raffreddamento e riscaldamento, da fonti rinnovabili.

Secondo normativa tuttavia tali obblighi non potranno essere assolti attraverso l’utilizzo esclusivo di impianti alimentati da energie rinnovabili che forniscano unicamente energia elettrica (con cui poi alimentare gli apparecchi di produzione di acqua calda e riscaldamento/raffrescamento). Dall’obbligo di ricorso al 50% da fonti verdi sono esclusi gli edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento che assicuri la copertura totale di calore per il riscaldamento e di acqua calda sanitaria.

Rinnovabili: requisiti richiesti

In base al D.lgs. 28/2011 potrà utilizzata energia da fonti quali: eolico, solare, geotermia, aerotermica, biomasse, idrotermica, oceanica, biogas, gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione.

Qualora sia presenti “impossibilità tecniche” certificate dal progettista, e non sia quindi possibile rispettare quanto previsto dalla normativa, in subordine viene richiesto l’ottenimento di un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio inferiore al pertinente indice di prestazione energetica complessiva (reso obbligatorio ai sensi del D.lgs 192/2005).

Progettazione degli impianti ed edifici del centro storico

In caso di pannelli fotovoltaici o di impianti relativi al solare termico posizionati sui tetti degli stabili è richiesto che sia “aderenti o integrati nei tetti”, posizionati con la medesima inclinazione e orientamento della falda. La potenza elettrica degli impianti alimentati con energie rinnovabili andrà misurata in kW e calcolata utilizzando la formula contenuta nell’Allegato 3 al D.lgs. 28/2011.

Gli edifici localizzati all’interno del centro storico cittadino vedranno ridotto del 50% l’obbligo di ricordo alle fonti rinnovabili. Qualora sia attestato un rischio, in seguito ai lavori di inserimento delle energie verdi, legato all’incompatibilità con il valore storico e artistico dell’edificio la normativa non verrà applicata in alcun modo. Al contrario, in caso di edifici pubblici l’obbligo incrementerà del 10%.

FONTE

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