Detrazioni fiscali
L’installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER – Fonti di Energia Rinnovabili) è incentivata da contributi statali (Detrazioni Fiscali) sia nel campo termico sia in quello fotovoltaico, con le principali differenze descritte di seguito.
Fotovoltaico
Il conto energia è stato introdotto in Italia nel 2003, con il recepimento di una Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili, ed è diventato operativo con l’entrata in vigore dei Decreti attuativi del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 (primo conto energia). I successivi decreti hanno consentito di usufruire di nuove agevolazioni, fino al quinto conto energia estinto il 6 luglio 2013.
Anche senza gli incentivi del conto energia, tuttavia, montare un impianto fotovoltaico sul tetto è comunque un ottimo affare, grazie all’estensione fino al 31 dicembre 2016 della detrazione fiscale del 50%. La riduzione progressiva della percentuale è prevista a partire dal 2017, quando lo sgravio scenderà dal 50 al 40%.
Attenzione: per usufruire delle detrazioni l’impianto deve avere potenza inferiore a 20 kW e deve essere posto a servizio dell’abitazione.
Oltre alle agevolazioni fiscali concorrono a rendere particolarmente convenienti gli investimenti in questo settore il crollo dei prezzi e l’IVA del 10%, per gli impianti relativi ad immobili a prevalente uso abitativo.
Termico
Il conto termico è stato introdotto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, ma è diventato operativo con l’entrata in vigore del DM 28/12/12, per incentivare gli interventi di piccole dimensioni che incrementino l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. La legge di stabilità ha esteso a tutto il 2016 gli sgravi fiscali del 65% mentre successivamente, nel 2017, il bonus si ridurrà al 50%.
Consideriamo ora gli interventi per la produzione di energia termica. Quali rientrano nell’agevolazione del 65%? Possono accedere agli incentivi i seguenti interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
Per poter accedere agli incentivi, gli interventi di sostituzione di impianti/apparecchi sopra elencati devono essere realizzati in edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti. In caso di installazione di impianti solari termici, anche abbinati a tecnologia solar cooling, gli interventi possono essere realizzati anche su edifici nuovi. Come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi per lavori eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti. Di seguiti i limiti stabiliti:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti – 96.000 €
- involucro edifici (per esempio, pareti, finestre – compresi gli infissi – su edifici esistenti) – 60.000 €
- installazione di pannelli solari – 60.000 €
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale – 30.000 €
Analogamente al settore fotovoltaico, per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione – ordinaria e straordinaria – realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato con applicazione dell’Iva ridotta al 10%.